Cos’è una fondazione
Il diritto impernia ogni cosa della nostra quotidianità. Lo fa in silenzio, ma si può star certi del fatto che la legge abbia detto la sua su quasi tutte le cose, le relazioni, le situazioni della vita reale. Ed è per questo che proprio dalla legge è necessario partire se si vuole rispondere alla domanda che ci siamo posti nel titolo di questo articolo.
Il nostro Codice Civile – che è ormai in vigore dal 1942 – propone all’inizio del primo libro una elementare distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche, senza però fornire una definizione vera e propria di “persona” (fisica o giuridica). La dottrina giuridica si riferisce alle persone anche con il termine “soggetti” – che sono intesi come centri di imputazione di diritti e obblighi.
Procedendo con una lettura delle prime pagine del Codice Civile si trova subito un capo dedicato alle associazioni e alle fondazioni. L’articolo 14 stabilisce che una fondazione (così come un’associazione) deve essere costituita per atto pubblico. Le norme successive dettano, invece, tutta la disciplina riguardante il funzionamento dell’ente.
Il patrimonio e lo scopo
La fondazione è un ente, ossia un soggetto giuridico, che è caratterizzato dalla preminenza della volontà del suo fondatore. In una fondazione (al contrario delle associazioni) non esiste l’assemblea. Gli elementi costitutivi di questo particolare tipo di ente sono il patrimonio e lo scopo. La fondazione, dunque, deve possedere un patrimonio, che gestisce e destina alla realizzazione di uno scopo ben preciso.
Fondazione Francesco Antoci
La nostra Fondazione è proprio questo: un soggetto di diritto che si è prefissato uno scopo, da raggiungere con tutte le proprie risorse – umane e finanziarie.
La definizione dell’Enciclopedia Treccani
Istituzione di carattere privato, riconosciuta come persona giuridica, caratterizzata dall’esistenza di un fondo patrimoniale destinato dalla volontà del fondatore a raggiungere nel tempo uno scopo determinato di pubblica utilità (culturale, educativo, religioso, sociale o scientifico), senza perseguire fini di lucro. Il modello del codice civile è quello della fondazione di erogazione (grantmaking foundation) che, per soddisfare le finalità culturali o assistenziali additate da un privato, utilizza il patrimonio per stanziamenti in favore di beneficiari indeterminati che rivestano certe caratteristiche. Sono, tuttavia, diffuse anche le fondazioni operative (operating foundation), che perseguono il loro scopo avvalendosi direttamente della propria organizzazione.
Riferimenti bibliografici
* De Nova Giorgio, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna, 2014.
* Torrente Andrea; Schlesinger Piero, Manuale di diritto privato, XVII edizione, Giuffrè, Milano, 2004.
* A.A.V.V., Voce “Fondazione“, in Dizionario di Economia e Finanza, Treccani, Roma, consultata il 31 maggio 2015, pag. < http://www.treccani.it/enciclopedia/fondazione_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/ >.